PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nello svolgimento di tutti i concorsi pubblici è obbligatoria la presenza del difensore civico del candidato, che si pone come terzo fra la commissione esaminatrice e i candidati stessi.

Art. 2.

      1. La funzione del difensore civico del candidato è quella di garantire l'equità di trattamento e di giudizio da parte della commissione esaminatrice nei confronti di tutti coloro che partecipano al concorso.

Art. 3.

      1. Il difensore civico del candidato è costituito da una persona, se i posti messi a concorso sono inferiori o pari a dieci, e da tre persone, che operano collegialmente secondo le modalità da individuare con il regolamento di cui all'articolo 6, se i posti messi a concorso sono superiori a dieci.

Art. 4.

      1. Alla nomina del difensore civico del candidato provvede il presidente del tribunale competente per territorio, in base al luogo di emissione del bando di concorso. Nel caso di concorsi nazionali è competente il presidente del tribunale di Roma.

Art. 5.

      1. Possono essere nominati alla carica di difensore civico del candidato i dirigenti e i funzionari direttivi dello Stato a riposo

 

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che si dichiarano disponibili a svolgere tale funzione gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 6.

      1. L'attività del difensore civico del candidato è disciplinata da apposito regolamento, adottato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.